Art. 25 · Disposizioni transitorie
Capo IV

Art. 25

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 nov 2018
1. Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 continuano ad applicarsi alle unità navali di cui all' del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell' del presente decreto.
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