Art. 22 · Sanzioni
Capo IV

Art. 22

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Sanzioni

In vigore dal 4 nov 2018
1. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all', comma 6, l'obbligo di cui all', comma 3, l'obbligo di cui all', comma 7, l'obbligo di cui all', comma 3, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave ovvero al responsabile del galleggiante speciale nel caso in cui la nave o il galleggiante speciale non sono dotati dei certificati in corso di validità. 2. Al proprietario, al comandante e all'armatore dell'unità navale, nonché al proprietario del galleggiante o dell'impianto galleggiante, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante, ovvero ai loro rappresentanti, che nei casi previsti dall', commi 1 e 2, naviga senza avere ottenuto il rilascio del certificato provvisorio previsto dal medesimo articolo, si applica la pena di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante dell'unità navale, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante nel caso in cui l'unità navale, il galleggiante o l'impianto galleggiante non è dotato del certificato provvisorio in corso di validità. 3. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità o non sottopone l'unità navale a visita ai sensi dell', comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 4. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che, su disposizione dell'autorità competente, non rispetta l'obbligo di cui all', comma 5, di sospendere le attività dell'unità navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all', comma 4, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 5. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che, su disposizione dell'autorità competente, non rispetta l'obbligo di cui all', comma 5, di sospendere le attività del galleggiante o dell'impianto galleggiante nonché di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all', comma 4, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 6. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui agli .03, comma 1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell'allegato V è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 1548 euro. 7. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui all'.18 dell'allegato V è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032 euro a 3098 euro. 8. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che non detiene a bordo il certificato di cui agli , o 15, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 9. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che non detiene a bordo il certificato di cui all', comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 10. Il rapporto di cui all', della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente come definita dall', comma 1, lettera b). 11. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonché le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione interna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-22