Capo III
Art. 17
17 / 26Numero unico europeo di identificazione delle navi
In vigore dal 4 nov 2018
1. Ad ogni unità navale è assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all'allegato II e all'.18 dell'allegato V.
2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) è attribuito dall'autorità competente di cui all'allegato VI ed è inserito nei certificati di cui agli , al momento del rilascio di questi ultimi.
3. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti di cui al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-17