Art. 16 · Registro dei certificati
Capo II

Art. 16

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Registro dei certificati

In vigore dal 4 nov 2018
1. L'autorità competente di cui all'allegato VI detiene un registro, conforme all'allegato VIII, di tutti i certificati rilasciati o rinnovati ai sensi del presente decreto, secondo le disposizioni amministrative di cui all'.17 dell'allegato V.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-16