Capo II
Art. 16
16 / 26Registro dei certificati
In vigore dal 4 nov 2018
1. L'autorità competente di cui all'allegato VI detiene un registro, conforme all'allegato VIII, di tutti i certificati rilasciati o rinnovati ai sensi del presente decreto, secondo le disposizioni amministrative di cui all'.17 dell'allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-16