Capo II
Art. 15
15 / 26Riconoscimento di certificati di navigabilità interna emessi da Paesi terzi
In vigore dal 4 nov 2018
1. Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra l'Unione europea e i Paesi terzi, le unità navali dei Paesi terzi possono effettuare navigazione interna nel territorio nazionale, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presentino una istanza all'autorità competente di cui all'allegato VI per il riconoscimento del certificato di navigabilità, o sottopongano l'unità navale a visita tecnica ai sensi dell', comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna.
2. Il certificato di navigabilità debitamente riconosciuto o il certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-15