Capo II
Art. 13
13 / 26Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna
In vigore dal 4 nov 2018
1. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati di cui agli , l'autorità competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore dell'unità navale o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di cui all' relativo ai galleggianti e agli impianti galleggianti, l'autorità competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario o dal suo rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui i certificati sono danneggiati, l'autorità competente che li ha rilasciati provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-13