Capo II
Art. 10
10 / 26Riduzione dei requisiti tecnici
In vigore dal 4 nov 2018
1. Alle unità navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all'allegato I è consentita la riduzione dei requisiti tecnici di cui all'allegato II e delle disposizioni amministrative di cui all'allegato V, limitatamente agli elementi di cui all'allegato IV.
La riduzione dei requisiti tecnici è prevista con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione della Commissione europea.
2. La conformità ai requisiti ridotti è attestata dai certificati di cui agli .
3. L'amministrazione notifica la riduzione dei requisiti tecnici alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-10