Art. 6 · Disposizioni finali

Art. 6

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Disposizioni finali

In vigore dal 29 set 2018
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 agosto 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Savona, Ministro per gli affari europei Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Bonafede, Ministro della giustizia Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;107#art-6