Art. 1 · Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 1

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Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 29 set 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare l'articolo 8, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All'-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia e la Consob:»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.»; c) al comma 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
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