Capo II
Art. 14
14 / 14Entrata in vigore
In vigore dal 14 set 2018
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all', comma 6:
a) all', comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
b) all', del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse;
c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all'archivio di cui all' del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all', comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Savona, Ministro per gli affari europei
Salvini, Ministro dell'interno
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico
Trenta, Ministro della difesa
Grillo, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
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