Capo I
Art. 11
11 / 14Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni
In vigore dal 14 set 2018
1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.
2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell' della legge 18 aprile 1975, n.110, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresì, i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonché gli estremi del titolo abilitativo all'acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la data in cui sono avvenute tali operazioni;
b) per le munizioni, le informazioni previste dall'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e i dati di cui all', comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
c) per le armi diverse dalle armi da fuoco, le informazioni previste dall'articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 54, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ivi compresi i dati relativi alle armi a modesta capacità offensiva.
3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.
5. Il sistema informatico è consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, nonché dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
6. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalità di polizia, le modalità:
a) di funzionamento del sistema informatico;
b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;
d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121;
e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;
f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l'anno 2019, per l'istituzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, per le attività di gestione e manutenzione del sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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