Art. 6 · Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 6

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Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017

In vigore dal 11 set 2018
Modifiche all' del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All' del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.».
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