Art. 23
23 / 35Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017
In vigore dal 11 set 2018
Modifiche all'articolo 79
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole «per lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all', comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»;
b) al comma 5, le parole da «intendendo per queste ultime» a «natura commerciale.» sono soppresse;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.»;
«5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.»;
d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» è sostituita con la parola «e».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105#art-23