Titolo I
Art. 9
9 / 23Comitato tecnico
In vigore dal 1 nov 2019
1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN è costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore di cui all', da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
3. Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori volti a orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su dieci. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.
4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione dell', comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.
5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il Comitato esprime altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-9