Art. 20 · Disposizioni transitorie e finali
Titolo III

Art. 20

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 31 lug 2021
1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato. 2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 4. Sino all'adozione del decreto di cui all', comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008. 5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall', e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-20