Titolo I
Art. 14
14 / 23Vigilanza
In vigore dal 8 lug 2018
1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalità individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualità di Autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.
2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.
3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell', comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non può superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell', comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-14