Art. 23 · Diritti dell'interessato
Capo IV

Art. 23

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Diritti dell'interessato

In vigore dal 9 giu 2018
1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all', commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. Tali diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con la quale l'interessato può domandare, altresì, che sia data evidenza dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo nel Sistema Informativo. 2. La Direzione Centrale della Polizia Criminale comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1. 3. Il responsabile della protezione dei dati, l'UIP nazionale e l'UIP dello Stato membro eventualmente interessato sono informati della presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 4. L'indicazione di cui al comma 1, secondo periodo, può essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria, adottato ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali.
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