Art. 9 · Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato
Capo II

Art. 9

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Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

In vigore dal 8 giu 2018
Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato 1. Il titolare del trattamento adotta misure adeguate a fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all' ed effettua le comunicazioni relative al trattamento di cui agli , in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, se possibile con le stesse modalità della richiesta. 2. Il titolare del trattamento facilita l'esercizio dei diritti di cui agli da parte dell'interessato. 3. Il titolare del trattamento informa l'interessato senza ingiustificato ritardo e per iscritto dell'esito della sua richiesta. 4. È assicurata la gratuità del rilascio di informazioni ai sensi dell' e dell'esercizio dei diritti previsti dagli . Si applicano le disposizioni di cui all', paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento UE. 5. Fermo quanto previsto dall', comma 1, con decreto adottato dal Ministro competente sono individuati, ove necessario anche per categorie, i trattamenti non occasionali effettuati con strumenti elettronici per le finalità di cui all', comma 2, previsti da disposizioni di legge o di regolamento, nonché i relativi titolari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-9