Capo I
Art. 5
5 / 50Liceità del trattamento
In vigore dal 18 dic 2025
1. Il trattamento è lecito se è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente per le finalità di cui all', comma 2, e si basa sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o di regolamento o su atti amministrativi generali che individuano i dati personali e le finalità del trattamento.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182.
Note all'articolo
- Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "l'articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o piu' regolamenti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-5