Art. 43 · Trattamento illecito di dati
Capo VI

Art. 43

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Trattamento illecito di dati

In vigore dal 8 giu 2018
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall', comma 1, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall' o dall', comma 4, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-43