Capo V
Art. 40
40 / 50Rappresentanza degli interessati
In vigore dal 8 giu 2018
1. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, al fine di esercitare per suo conto i diritti di cui all', ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-40