Art. 38 · Assistenza reciproca
Capo V

Art. 38

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Assistenza reciproca

In vigore dal 8 giu 2018
1. Il Garante coopera con la Commissione europea al fine di contribuire alla coerente applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, scambia con le autorità di controllo degli altri Stati membri le informazioni utili e presta assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente decreto in maniera coerente, e di cooperare efficacemente con loro. L'assistenza reciproca comprende le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di effettuare consultazioni, ispezioni e indagini. 2. Il Garante adotta, con proprio provvedimento, le misure di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento UE. 3. Le richieste di assistenza sono conformi alle modalità di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento UE. 4. Il Garante non può rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che sia incompetente o l'intervento richiesto violi il diritto interno o dell'Unione europea. 5. Il Garante osserva le disposizioni di cui all'articolo 61, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento UE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-38