Art. 36 · Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali e accordi internazionali precedentemente conclusi
Capo IV

Art. 36

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Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali e accordi internazionali precedentemente conclusi

In vigore dal 8 giu 2018
1. In relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalità di cui all' del regolamento UE. 2. Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto dell'Unione europea applicabile a tale data.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-36