Sez. III
Art. 30
30 / 50Compiti del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 8 giu 2018
Compiti del responsabile
della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:
a) informare il titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente decreto nonché da altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati;
b) vigilare sull'osservanza del presente decreto e di altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati nonché delle previsioni di programma del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell';
d) cooperare con il Garante;
e) fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all', ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-30