Sez. III
Art. 28
28 / 50Designazione del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 8 giu 2018
Designazione del responsabile
della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'.
3. Può essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e, salvo quanto previsto dall', comma 6, li comunica al Garante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-28