Art. 28 · Designazione del responsabile della protezione dei dati
Sez. III

Art. 28

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Designazione del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 8 giu 2018
Designazione del responsabile della protezione dei dati 1. Il titolare del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati. 2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'. 3. Può essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione. 4. Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e, salvo quanto previsto dall', comma 6, li comunica al Garante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-28