Art. 23 · Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Capo IIISez. I

Art. 23

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Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

In vigore dal 8 giu 2018
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 1. Se il trattamento, per l'uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l'ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali. 2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme del presente decreto.
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