Art. 14 · Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato
Capo II

Art. 14

14 / 50

Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato

In vigore dal 18 dic 2025
1. I diritti di cui agli , relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere, con le modalità di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti di cui agli , commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonché l'adempimento dell'obbligo di cui all', comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge..., nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: a) non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; b) tutelare la sicurezza pubblica; c) tutelare la sicurezza nazionale; d) tutelare i diritti e le libertà altrui.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-14