Capo I
Art. 5
5 / 15Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici
In vigore dal 9 giu 2018
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-5