Art. 5 · Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici
Capo I

Art. 5

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Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

In vigore dal 9 giu 2018
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica.
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