Art. 11 · Disposizioni attuative
Capo II

Art. 11

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Disposizioni attuative

In vigore dal 9 giu 2018
1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanità animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.
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