Art. 9 · Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Art. 9

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Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017

In vigore dal 5 mag 2018
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, la parola «complessivo» è soppressa e dopo le parole «venticinque ore,» sono inserite le seguenti: «articolato su cinque o sei giorni».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-13;43#art-9