Art. 5 · Riserva all'Erario

Art. 5

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Riserva all'Erario

In vigore dal 24 mag 2018
1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purchè risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ad eccezione delle riserve stabilite dall', comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
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