Art. 12 · Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Art. 12

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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

In vigore dal 28 apr 2018
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è abrogato; b) al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-12