Art. 1 · Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

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Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

In vigore dal 3 mar 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 31; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo le parole: «nella provincia di Bolzano», sono inserite le seguenti: «e per l'esercizio nella stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Minniti, Ministro dell'interno Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-11;10#art-1