Art. 5 · Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2,_legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2,_decreto-legge 343/2001, conv._legge 401/2001)
Capo I

Art. 5

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Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2,_legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2,_decreto-legge 343/2001, conv._legge 401/2001)

In vigore dal 6 feb 2018
Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; , commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all', per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell', predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all', al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori. 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
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