Art. 4 · Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6_legge 225/1992)
Capo I

Art. 4

4 / 51

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6_legge 225/1992)

In vigore dal 6 feb 2018
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992) 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all', secondo i rispettivi ordinamenti e competenze. 2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all', comma 2 o con altri soggetti pubblici. 3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1#art-4