Capo III
Art. 20
20 / 51Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17,_legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater,_decreto-legge 343/2001, conv._legge 410/2001)
In vigore dal 6 feb 2018
Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; , commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all', la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1#art-20