Capo III
Art. 16
16 / 51Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis_legge 225/1992)
In vigore dal 14 lug 2024
Tipologia dei rischi di protezione civile
(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)
1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all' può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all', sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
Note all'articolo
- E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-8-2022 a seguito della soppressione del comma 1 dell'art. 6 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, che disponeva la modifica del comma 2 del presente articolo, ad opera della L. 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del D.L. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1#art-16