Capo III
Art. 9
14 / 32Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento
In vigore dal 29 mag 2026
1. Fatte salve le deroghe previste agli del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-9