Art. 27 · Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
Titolo VIII

Art. 27

27 / 30

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

In vigore dal 22 set 2018
1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purchè il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall', comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita. 2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, può disporre i controlli previsti dall', al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita. 3. Nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall', comma 7. 4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati. 6. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e' prorogato al 31 agosto 2019".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-27