Titolo VI
Art. 22
22 / 30Misure di gestione
In vigore dal 14 feb 2018
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo decreto può essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall', paragrafo 2, del regolamento.
2. Le misure di gestione, che possono essere articolate su base regionale, rispettano i parametri stabiliti dall' del regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'. Dette misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari è informato il Ministero.
5. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-22