Titolo IV
Art. 15
15 / 30Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento
In vigore dal 14 feb 2018
1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di cui all' del regolamento e di cui all', provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.
2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorità competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli del regolamento ed al titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
4. I controlli documentali, dell'identità e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalità doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall', comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-15