Art. 15
15 / 25Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea
In vigore dal 14 giu 2023
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento duplice uso è richiesta un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV del regolamento duplice uso può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.
2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all', comma 6, del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-15