Art. 62 · Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 62

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Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da «ove possibile» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-62