Art. 24 · Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 24

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Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-24