Art. 17 · Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Art. 17

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Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, la parola: «sigle» è sostituita dalla seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'unità»; b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola: «iscrizione» è sostituita con la seguente: «individuazione»; c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all', comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»; d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri»; e) al comma 3, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.»; f) il comma 4 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-17