Art. 18 · ASDI
Capo III

Art. 18

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ASDI

In vigore dal 14 ott 2017
1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all', comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povertà a decorrere dal 2019. 3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno 2018 è accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povertà. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonché dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 è rimosso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147#art-18