Art. 4 · Conservazione e fruizione

Art. 4

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Conservazione e fruizione

In vigore dal 30 set 2017
1. Dalla data del verbale di consegna del bene, l'ente al quale è trasferito il bene di cui all', comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione dello stesso e a destinarlo ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-09;135#art-4