Art. 14 · Modifiche degli allegati

Art. 14

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Modifiche degli allegati

In vigore dal 8 dic 2017
1. Gli allegati tecnici al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-14