Capo III
Art. 8
8 / 46Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
In vigore dal 12 giu 2026
1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.
1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.
2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace.
4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'. Si applica l', comma 13, secondo periodo.
5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all', comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-8