Art. 35 · Disposizioni finanziarie e finali
Capo XII

Art. 35

46 / 46

Disposizioni finanziarie e finali

In vigore dal 15 ago 2017
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell' ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell' non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-35